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Art. 69c

832.30OPIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

La banca dati inerente all’esecuzione contiene:

  1. dati sulle competenze e le attività degli organi di esecuzione;
  2. dati anonimizzati relativi ai danni rilevati secondo l’articolo 79 capoverso 1 della legge;
  3. i seguenti dati aziendali:

1. numero d’identificazione dell’azienda secondo l’ordinanza del 30 giugno 19931sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS) o secondo la legge federale del 18 giugno 20102sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI),

2. assicuratori,

3. numero di assicurazione o di polizza.

Footnotes

  1. RS 431.903

  2. RS 431.03

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