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Art. 69d

832.30OPIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Gli organi di esecuzione secondo gli articoli 47–49 introducono i dati di cui all’articolo 69c lettera a nella banca dati inerente all’esecuzione.
  2. Gli assicuratori forniscono i dati di cui all’articolo 69c lettere b e c direttamente ai gestori delle banche dati inerenti all’esecuzione di cui all’articolo 69a capoversi 2 o 3 rispettivamente tramite l’organo che gestisce i dati secondo l’articolo 79 capoverso 1 della legge.

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