Torna alla legge

Art. 69b

832.30OPIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

La banca dati inerente all’esecuzione serve:

  1. agli organi di esecuzione per rilevare, pianificare, applicare, coordinare e valutare le loro misure di sorveglianza ed esecuzione;
  2. alla commissione di coordinamento per adempire i suoi compiti, in particolare quelli di cui agli articoli 52–58;
  3. all’allestimento di valutazioni nel quadro della sicurezza sul lavoro.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.