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Art. 11dbis

832.30OPIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Prima di emanare una decisione concernente la qualifica o la non qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, gli organi di esecuzione sentono l’UFSP e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
  2. Le decisioni di cui al capoverso 1 sono notificate al datore di lavoro e alla persona interessata e sono comunicate all’UFSP. La persona interessata dispone degli stessi rimedi giuridici del datore di lavoro.

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