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Art. 11d

832.30OPIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:
    1. i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell’ambito della sicurezza che adempiono le esigenze dell’ordinanza del 25 novembre 19961sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro; oppure
    2. le persone che hanno superato l’esame di professione federale secondo il regolamento d’esame del 7 agosto 20172concernente l’esame di professione di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS), nella funzione di esperti nell’ambito della sicurezza.
  2. Si considera che la prova di una formazione sufficiente sia fornita se:
    1. il datore di lavoro o la persona interessata può esibire dei certificati che attestano l’acquisizione di una formazione di base e di un perfezionamento professionale conformi all’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro;
    2. il datore di lavoro o la persona interessata può esibire un attestato professionale federale come specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS).
  3. Se non è possibile esibire i certificati di cui al capoverso 2 lettera a o b, il datore di lavoro o la persona interessata deve dimostrare che la formazione acquisita è equivalente. Formazioni di base e perfezionamenti professionali acquisiti in Svizzera e all’estero sono considerati equivalenti se il loro livello raggiunge almeno le esigenze dell’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. 3bis. Le persone di cui al capoverso 1 lettera b devono seguire una formazione permanente appropriata. Le esigenze della formazione permanente sono rette dall’articolo 7 dell’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.
  4. Gli organi esecutivi esaminano la qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

Footnotes

  1. RS 822.116

  2. Il regolamento può essere scaricato dal seguente indirizzo Internet:www.sefri.admin.ch> Elenco delle professioni SEFRI > Professioni A–Z > 62140.

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