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Art. 11e

832.30OPIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Gli specialisti della sicurezza sul lavoro hanno, in particolare, le seguenti funzioni:
    1. 1 procedono, in collaborazione con il datore di lavoro e dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda nonché i superiori competenti, alla valutazione dei pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
    2. consigliano il datore di lavoro sulle questioni relative alla sicurezza sul lavoro e lo informano in particolare su:
    1. i provvedimenti riguardanti l’eliminazione dei difetti e la diminuzione dei rischi, 2.2 l’acquisto di nuove installazioni e nuove attrezzature di lavoro nonché l’introduzione di nuovi metodi di lavoro, di nuovi mezzi d’esercizio, materiali e sostanze chimiche, 3.3 la scelta di installazioni di protezione e di DPI, 4.4 l’istruzione del lavoratore riguardo ai pericoli professionali ai quali è esposto e all’utilizzazione delle installazioni di protezione e dei DPI nonché ad altri provvedimenti da prendere, 5. l’organizzazione in materia di primo soccorso, dell’assistenza medica in caso d’emergenza, di salvataggio e di lotta contro gli incendi; c.5 sono a disposizione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell’azienda per le questioni relative alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro e li consigliano.
  2. I medici del lavoro procedono agli esami medici necessari per adempiere ai loro compiti. Possono inoltre, su incarico dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), effettuare le visite profilattiche nell’ambito della medicina del lavoro, conformemente agli articoli 71–77.
  3. Il datore di lavoro delimita le competenze dei diversi specialisti della sicurezza sul lavoro nella sua azienda e fissa per scritto i compiti e le competenze dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda in virtù dell’articolo 6a .6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

  6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

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