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Art. 83

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

Sono considerate aziende per la vigilanza dei lavori ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera m delle legge anche gli enti cui l’INSAI ha affidato per contratto compiti speciali nell’ambito della prevenzione degli infortuni professionali o delle malattie professionali.

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