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Art. 84

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

Sono considerati laboratori d’apprendistato o laboratori protetti ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera n della legge:1

  1. le officine d’apprendistato per le professioni designate all’articolo 66 capoverso 1 lettere b–m della legge, l’assicurazione coprendo gli apprendisti partecipanti ai corsi come pure gli insegnanti e gli altri membri del personale;
  2. i laboratori per invalidi e i centri d’integrazione, l’assicurazione coprendo sia le persone che vi fanno capo sia il personale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

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