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Art. 82

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. La distribuzione d’elettricità ne comprende la produzione, la trasformazione e la fornitura.
  2. La distribuzione del gas ne comprende la produzione, lo stoccaggio e la fornitura.
  3. La distribuzione dell’acqua ne comprende la captazione, il trattamento e la fornitura.
  4. Sono considerate aziende di eliminazione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera 1 della legge anche quelle che eliminano o trattano i cascami e le aziende di riscaldamento a distanza loro collegate.

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