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Art. 77

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

Sono considerati aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie pericolose ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera f della legge:1

  1. le aziende che producono, impiegano, hanno in deposito o trasportano in grandi quantità prodotti chimici di base o elaborati, prodotti chemiotecnici, lacche, coloranti, materie infiammabili o esplosive;
  2. le aziende che producono, impiegano, hanno in deposito o trasportano in grandi quantità sostanze nocive secondo l’articolo 14 dell’allegato 1;
  3. 2 le aziende di disinfezione, di disinfestazione, di lotta contro gli insetti nocivi e di pulizia interna di recipienti;
  4. le aziende che producono, trattano, impiegano, hanno in deposito o trasportano in grande quantità sostanze radioattive;
  5. le aziende che utilizzano a scopo industriale saldatori o recipienti a pressione soggetti a controllo;
  6. le aziende che hanno in custodia, puliscono, riparano o approntano veicoli a motore;
  7. 3 le officine che eseguono lavori di galvanizzazione; aziende di tempra; zincherie;
  8. le aziende che eseguono lavori di pittura a titolo professionale;
  9. le lavanderie chimiche;
  10. le aziende di distillazione del catrame;
  11. 4 i cinema e i laboratori di riprese cinematografiche.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

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