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Art. 78

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

Sono considerate aziende di comunicazione, di trasporto e aziende direttamente connesse all’industria dei trasporti, ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera g della legge:

  1. le aziende che eseguono trasporti per via di terra, acqua o aria;
  2. le aziende raccordate a un’impresa ferroviaria concessionaria o a un pontile, che caricano e scaricano le merci direttamente oppure tramite vagoni o tubazioni.
  3. le aziende verso cui vengono regolarmente avviati su strada vagoni ferroviari;
  4. le aziende che esercitano la loro attività su vagoni ferroviari o su battelli;
  5. i magazzini di deposito e le imprese di trasbordo;
  6. le aziende che esercitano la loro attività in un aeroporto o che assumono servizi di scalo negli aeroporti;
  7. le scuole d’aviazione.

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