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Art. 76

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Sono considerate aziende per la lavorazione di sostanze ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera e della legge anche quelle che trasformano granulati, polveri o liquidi in prodotti sintetici.
  2. Il ricupero e la trasformazione di una sostanza sono parificati alla lavorazione.

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