Torna alla legge

Art. 34

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Se una rendita dell’AI è modificata in seguito a revisione, sarà riveduta anche la rendita o la rendita complementare dell’assicurazione contro gli infortuni.
  2. Gli articoli 54 a 59 sono applicabili per analogia.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.