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Art. 35

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. L’ammontare dell’indennità unica corrisponde alla somma delle rate di una rendita, il cui importo e la cui durata sono determinati giusta la gravità e l’evoluzione del danno e lo stato di salute dell’assicurato all’epoca in cui detta indennità viene concessa e in previsione del ristabilimento della capacità lucrativa.
  2. L’indennità unica può essere assegnata anche in caso di revisione della rendita.

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