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Art. 33c

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Per stabilire l’entità della riduzione secondo l’articolo 20 capoverso 2quaterdella legge, è determinante il numero di anni interi dal compimento dei 45 anni fino all’insorgere dell’incapacità lavorativa che ha ripercussioni sulla rendita dopo il compimento dei 60 anni. L’aliquota della riduzione si applica alla prima rendita o alla quota dell’aumento della rendita preesistente.
  2. Le regole di riduzione di cui al capoverso 1 valgono anche per le ricadute e le conseguenze tardive con ripercussioni sulla rendita indipendentemente dall’età al momento dell’infortunio.

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