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Art. 108

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Gli assicuratori approntano in comune norme contabili uniformi per l’esecuzione dell’assicurazione contro gli infortuni e le sottopongono all’approvazione del DFI. Approvate, dette basi sono obbligatorie per tutti gli assicuratori. Se quest’ultimi non possono intendersi in merito, il DFI, d’intesa con l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), emana direttive.1
  2. Le basi contabili vanno riesaminate periodicamente.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

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