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Art. 109

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Per ogni esercizio contabile gli assicuratori devono allestire:
    1. un conto d’esercizio per ogni branca assicurativa;
    2. un sommario delle dotazioni supplementari;
    3. un rapporto annuo.
  2. Sul conto d’esercizio di ogni branca assicurativa vanno accreditati i proventi dell’incasso dei premi e addebitate le prestazioni assicurative, comprese le modifiche delle dotazioni tecniche supplementari.
  3. Le altre entrate devono essere ripartite sui conti di gestione secondo la provenienza e le uscite secondo le cause.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

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