Torna alla legge

Art. 107

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. I Cantoni sorvegliano l’esecuzione dell’obbligo assicurativo. Possono affidare questo controllo alle casse cantonali di compensazione AVS e, con il loro accordo, anche alle casse di compensazione professionali. I controlli devono essere fatti nei limiti previsti per il rilevamento delle persone tenute a pagare i contributi dell’AVS.
  2. I Cantoni o le casse di compensazione annunciano alla cassa suppletiva all’INSAI i datori di lavoro il cui personale non è ancora assicurato.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.