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Art. 19b

831.425OLPFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale

Il registro può essere consultato:

  1. dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
  2. dalle autorità cantonali di sorveglianza;
  3. 1 dalla Commissione di alta vigilanza.

Footnotes

  1. Introdotta dall’all. n. 2 dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

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