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Art. 19abis

831.425OLPFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
  1. L’Ufficio centrale del 2° pilastro tiene un registro centrale (registro) nel quale sono iscritte le persone con averi di previdenza, annunciate conformemente all’articolo 24a LFLP.1
  2. Il Fondo di garanzia è responsabile della gestione e dell’amministrazione del registro. Provvede segnatamente all’osservanza delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati e alla sicurezza dei dati.
  3. Nel registro sono iscritti i seguenti dati:
    1. cognome e nome, data di nascita e numero AVS, nonché
    2. il nome degli istituti di previdenza o degli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio per gli assicurati interessati.
  4. Nel registro è menzionato se l’istituto di previdenza o di libero passaggio sia ancora in grado o meno di stabilire un contatto con la persona annunciata.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

  2. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

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