Torna alla legge

Art. 24e

831.42LFLPFederal Act1 gen 1995Fonte originale
  1. Il Dipartimento federale competente disciplina la procedura.
  2. L’Ufficio federale competente emana le istruzioni tecniche. Le stesse sono vincolanti:
    1. per le autorità cantonali di vigilanza;
    2. per gli istituti di previdenza che sottostanno alla presente legge e per gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.