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Commenti: Art. 24e | Omnilex
Law
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Art. 24e
Art. 24d
Art. 24f
Art. 24e
831.42
LFLP
Federal Act
1 gen 1995
Fonte originale
Il Dipartimento federale competente disciplina la procedura.
L’Ufficio federale competente emana le istruzioni tecniche. Le stesse sono vincolanti:
per le autorità cantonali di vigilanza;
per gli istituti di previdenza che sottostanno alla presente legge e per gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio.
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LFLP · Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
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