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Art. 24d

831.42LFLPFederal Act1 gen 1995Fonte originale
  1. L’Ufficio centrale del 2° pilastro è l’ufficio di collegamento fra gli istituti di previdenza, gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio e gli assicurati.
  2. Esso annuncia all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS gli averi dimenticati, al fine di ottenere i dati necessari all’identificazione e alla localizzazione degli aventi diritto.
  3. Per quanto tali dati siano contenuti nei registri centrali o negli incarti elettronici, l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS fornisce:
    1. il nome della cassa di compensazione dell’AVS che versa la rendita per le persone domiciliate in Svizzera;
    2. gli indirizzi di persone all’estero.
  4. L’Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra i dati ottenuti all’istituto competente. Riceve le domande di singoli assicurati concernenti i loro averi di previdenza e fornisce le informazioni necessarie agli assicurati per l’esercizio dei loro diritti.
  5. Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio collaborano con l’Ufficio centrale del 2° pilastro.

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