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Art. 19a

831.42LFLPFederal Act1 gen 1995Fonte originale
  1. Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l’importo limite superiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 LPP1e offrono diverse strategie d’investimento possono prevedere, in deroga agli articoli 15 e 17 della presente legge, che agli assicurati uscenti sia versato il valore effettivo dell’avere di previdenza al momento dell’uscita. In tal caso, devono offrire almeno una strategia con investimenti a basso rischio. Il Consiglio federale definisce gli investimenti a basso rischio.
  2. Ai fini della scelta della strategia d’investimento, l’istituto di previdenza informa l’assicurato sulle diverse strategie nonché sui rischi e sui costi correlati. L’assicurato conferma per scritto di aver ricevuto tali informazioni.
  3. La prestazione d’uscita non frutta interessi a partire dal momento in cui diventa esigibile.

Footnotes

  1. RS 831.40

1 commentary

N1.Obbligo di informazione degli istituti di previdenza

LFLP art. 19a n. 1 La disposizione si rivolge agli istituti di previdenza e definisÎ il loro obbligo di informazione nella scelta delle strategie di investimento.

Den rechtlichen Grundlagen sind die folgenden Informationspflichten zu entnehmen: Für Vorsorgeeinrichtungen wird in Art. 8 FZG die Informationspflicht im Freizügigkeitsfall normiert, während beispielsweise Art. 19a Abs. 2 FZG eine Informationspflicht bei der Wahl von Anlagestrategien enthält. Im
Den rechtlichen Grundlagen sind die folgenden Informationspflichten zu entnehmen: Für Vorsorgeeinrichtungen wird in Art. 8 FZG die Informationspflicht im Freizügigkeitsfall normiert, während beispielsweise Art. 19a Abs. 2 FZG eine Informationspflicht bei der Wahl von Anlagestrategien enthält. Im

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