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Art. 5

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. Le spese riconosciute sono imputate al coniuge al quale si riferiscono. Se una spesa concerne entrambi i coniugi, essa è computata per metà per ciascuno di essi.
  2. Il coniuge che non vive in un istituto1o in un ospedale è ritenuto persona sola riguardo al computo delle spese di pigione.

Footnotes

  1. Nuova espressione giusta la cifra I cpv. 1 dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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