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Art. 4

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. I redditi computabili dei due coniugi sono sommati. L’importo totale è ripartito per metà tra ciascuno di essi.
  2. Le franchigie applicabili sono quelle previste per le coppie sposate.
  3. Se soltanto uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale, l’articolo 11 capoverso 2 LPC è applicabile unicamente a questo coniuge.
  4. Sono esclusi dalla somma e dalla ripartizione per metà:
    1. le prestazioni dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni per il soggiorno in un istituto o in un ospedale;
    2. gli assegni per grandi invalidi, se possono essere computati in virtù dell’articolo 15b ;
    3. il valore locativo dell’immobile abitato da uno dei coniugi;
    4. il consumo della sostanza.
  5. I redditi di cui al capoverso 4 sono imputati al coniuge al quale si riferiscono.

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