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Art. 40

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. I Cantoni effettuano un conteggio delle prestazioni complementari annue.1
  2. Sono conteggiate separatamente:
    1. le prestazioni complementari accordate in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all’AVS); e
    2. le prestazioni complementari accordate in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all’AI).2
  3. Il conteggio deve fornire indicazioni in particolare sulle prestazioni. L’Ufficio federale definisce i dettagli conformemente alla sua facoltà d’impartire istruzioni e può prescrivere l’uso di determinati moduli.3
  4. I Cantoni, che affidano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni complementari, devono verificare i conteggi dei Comuni e farne un riassunto per l’Ufficio federale secondo le sue istruzioni.
  5. Il conteggio si riferisce all’anno civile e va presentato all’Ufficio federale entro il 31 dicembre dell’anno in corso.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

  3. Introdotto dalla cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2928).

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