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Art. 39

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. L’Ufficio federale stabilisce annualmente per ogni Cantone la quota a carico della Confederazione. La quota è arrotondata al primo decimale secondo regole matematiche.
  2. Per la fissazione della quota percentuale a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti del mese di maggio dell’anno per cui sono accordati i sussidi.1
  3. Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicate all’Ufficio centrale di compensazione entro il 10 giugno dell’anno per cui sono accordati i sussidi. L’Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione.2
  4. Nel quadro delle prestazioni complementari la Confederazione non contribuisce all’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4683).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4683).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

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