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Art. 21c

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale

Se il beneficiario cede al fornitore di prestazioni l’importo della prestazione complementare annua per il soggiorno in un istituto o in un ospedale conformemente all’articolo 21a capoverso 3 LPC, la prestazione complementare annua è versata nell’ordine seguente:

  1. dapprima è versato all’assicuratore-malattie l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC;
  2. dalla prestazione complementare residua, al beneficiario è versato un importo corrispondente al massimo a quello spettantegli per le spese personali di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LPC;
  3. dopo i versamenti di cui alle lettere a e b, dalla prestazione complementare residua è versato al fornitore di prestazioni un importo corrispondente al massimo alla tassa giornaliera di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC;
  4. dopo i versamenti di cui alle lettere a–c, l’eventuale importo residuo è versato al beneficiario.

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