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Art. 21b

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. La prestazione complementare annua è versata mensilmente per metà e separatamente a ogni coniuge se ognuno di essi ha un diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI. In caso di rimborso unico, gli organi PC possono versare l’importo totale al coniuge interessato.1
  2. Mediante una richiesta comune, i coniugi possono in ogni momento chiedere che l’importo totale della prestazione complementare sia versato soltanto a uno di loro; ogni coniuge può in ogni momento chiedere il versamento separato.
  3. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie imposte dal giudice civile.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

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