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Art. 78

831.20LAIFederal Act15 ott 1959Fonte originale
  1. Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell’assicurazione negli anni 2010 e 2011 dopo deduzione dell’1,6 per cento.1
  2. Ogni anno il valore iniziale è adeguato al tasso di variazione degli introiti dell’imposta sul valore aggiunto; al tasso di variazione è applicato un fattore di sconto. Il valore degli introiti dell’imposta è rettificato in funzione di eventuali modifiche dell’aliquota d’imposta e della base di calcolo.
  3. Il fattore di sconto corrisponde all’andamento del quoziente tra l’indice ai sensi dell’articolo 33tercapoverso 2 LAVS2, da calcolare ogni anno, e l’indice dei salari calcolato dall’Ufficio federale di statistica a partire dal 2011.
  4. Il contributo della Confederazione è calcolato secondo i capoversi 2 e 3; da questo importo sono dedotti i contributi all’assegno per grandi invalidi e alle rendite straordinarie secondo l’articolo 77 capoverso 2.
  5. Il contributo della Confederazione ammonta al massimo alla metà delle uscite dell’assicurazione, ma almeno al 37,7 per cento delle uscite annuali dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 77 capoverso 2.
  6. L’articolo 104 LAVS è applicabile per analogia.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 12 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205;FF 2016 4135).

  2. RS 831.10

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