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Art. 75

831.20LAIFederal Act15 ott 1959Fonte originale

Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall’articolo 74. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri. L’UFAS disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio.

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