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Art. 3abis

831.20LAIFederal Act15 ott 1959Fonte originale
  1. Il rilevamento tempestivo ha lo scopo di prevenire l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA1).
  2. Una comunicazione per il rilevamento tempestivo può essere effettuata dalle o per le seguenti persone: a. minorenni a partire da 13 anni compiuti e giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che: 1. sono minacciati da un’invalidità, 2. non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa, e 3. sono assistiti da uno degli organi cantonali di cui all’articolo 68biscapoversi 1bise 1ter; b. persone che presentano un’incapacità al lavoro o che sono minacciate da un’incapacità al lavoro di durata prolungata (art. 6 LPGA).
  3. L’ufficio AI attua il rilevamento tempestivo in collaborazione con altri assicuratori sociali, con le imprese di assicurazione che sottostanno alla legge del 17 dicembre 20042sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e con gli organi cantonali di cui all’articolo 68biscapoversi 1bise 1ter.

Footnotes

  1. RS 830.1

  2. RS 961.01

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