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Art. 27ter

831.20LAIFederal Act15 ott 1959Fonte originale
  1. Il fornitore di prestazioni deve consegnare all’ufficio AI una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo del rimborso e l’economicità della prestazione. L’assicurato riceve una copia della fattura.
  2. Per i rimborsi tramite importi forfettari per singolo caso nella fattura vanno indicate le basi di calcolo, in particolare le diagnosi e le procedure.

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