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Art. 27quinquies

831.20LAIFederal Act15 ott 1959Fonte originale
  1. Le controversie tra l’assicurazione e i fornitori di prestazioni sono giudicate dai tribunali arbitrali designati dai Cantoni.
  2. È competente il tribunale arbitrale del luogo in cui il fornitore di prestazioni ha un’installazione permanente o esercita l’attività professionale.
  3. I Cantoni possono affidare i compiti del tribunale arbitrale al tribunale cantonale delle assicurazioni.
  4. Il tribunale arbitrale si compone di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica delle parti interessate. Il tribunale cantonale delle assicurazioni al quale siano affidati i compiti del tribunale arbitrale è completato da una rappresentanza paritetica delle parti interessate.
  5. Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è preceduto da una procedura di conciliazione, per quanto la controversia non sia già stata sottoposta a un’istanza di conciliazione prevista per convenzione.
  6. Le decisioni sono notificate per scritto alle parti con la motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici.
  7. Per il resto, i Cantoni disciplinano la procedura.

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