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Art. 26

831.20LAIFederal Act15 ott 1959Fonte originale
  1. L’assicurato ha libera scelta tra i medici, chiropratici, dentisti e farmacisti che sono autorizzati a esercitare la loro professione sotto la propria responsabilità professionale conformemente alla legge del 23 giugno 20061sulle professioni mediche o che esercitano la loro professione nel settore pubblico sotto la propria responsabilità professionale.2
  2. 3
  3. I medici con diploma federale, autorizzati da un Cantone a gestire una farmacia privata, sono parificati, nei limiti di questa autorizzazione, ai farmacisti designati nel capoverso 1.
  4. 4

Footnotes

  1. RS 811.11

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705;FF 2017 2191).

  3. Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705;FF 2017 2191).

  4. Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705;FF 2017 2191).

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