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Art. 24quater

831.20LAIFederal Act15 ott 1959Fonte originale
  1. Durante la prima formazione professionale l’indennità giornaliera è versata al datore di lavoro nella misura in cui questi paga all’assicurato un salario corrispondente. Il Consiglio federale definisce le modalità di versamento dell’indennità giornaliera per i casi in cui non vi è un datore di lavoro. L’importo è versato mensilmente.
  2. Se l’indennità giornaliera supera l’importo determinante secondo l’articolo 24tercapoverso 1, la differenza è versata all’assicurato.

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