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Art. 11

831.20LAIFederal Act15 ott 1959Fonte originale
  1. L’assicurazione per l’invalidità può detrarre dall’indennità giornaliera al massimo due terzi del premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali.
  2. Per gli assicurati di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF1, l’ufficio AI stabilisce un guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LAINF.
  3. Il Consiglio federale fissa le modalità per il calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LAINF in funzione dell’indennità giornaliera percepita e disciplina la procedura.

Footnotes

  1. RS 832.20

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