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Art. 3

831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
  1. Le rappresentanze svizzere trattano gli affari concernenti le persone della loro circoscrizione consolare e corrispondono, a tal fine, direttamente con la Cassa di compensazione; i loro compiti sono in particolare:1
    1. il ricevimento delle dichiarazioni di partecipazione all’assicurazione facoltativa e la verificazione delle indicazioni in esse contenute;
    2. la tenuta di un registro delle persone assicurate facoltativamente;
    3. 2 la determinazione dei contributi;
    4. la riscossione dei contributi, in quanto non siano pagati direttamente alla Cassa di compensazione;
    5. il ricevimento delle richieste di prestazioni assicurative e la collaborazione all’accertamento dei presupposti del diritto alle prestazioni;
    6. 3 il pagamento delle prestazioni in denaro, se queste non sono versate direttamente dalla Cassa di compensazione;
    7. 4 il regolamento dei conti per i contributi e le prestazioni in denaro.
  2. I compiti menzionati nel capoverso 1 possono essere affidati anche a un servizio centrale, competente per più rappresentanze svizzere (di seguito detto «servizio AVS/AI»).5

Footnotes

  1. RU 2000 2828

  2. RU 1994 2168

  3. RU 2000 2828

  4. RU 2000 2828

  5. RU 1999 2685

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