831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
Le rappresentanze svizzere trattano gli affari concernenti le persone della loro circoscrizione consolare e corrispondono, a tal fine, direttamente con la Cassa di compensazione; i loro compiti sono in particolare:1
il ricevimento delle dichiarazioni di partecipazione all’assicurazione facoltativa e la verificazione delle indicazioni in esse contenute;
la tenuta di un registro delle persone assicurate facoltativamente;
la riscossione dei contributi, in quanto non siano pagati direttamente alla Cassa di compensazione;
il ricevimento delle richieste di prestazioni assicurative e la collaborazione all’accertamento dei presupposti del diritto alle prestazioni;
3 il pagamento delle prestazioni in denaro, se queste non sono versate direttamente dalla Cassa di compensazione;
4 il regolamento dei conti per i contributi e le prestazioni in denaro.
I compiti menzionati nel capoverso 1 possono essere affidati anche a un servizio centrale, competente per più rappresentanze svizzere (di seguito detto «servizio AVS/AI»).5