831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1961. Essa è applicabile anche alle domande di prestazioni non decise al momento della sua entrata in vigore.
È abrogata l’ordinanza del 9 aprile 19541concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia e per i superstiti degli Svizzeri dell’estero.
Il Dipartimento federale dell’interno è incaricato di eseguire la presente ordinanza; esso può emanare prescrizioni completive.