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Art. 26

831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
  1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1961. Essa è applicabile anche alle domande di prestazioni non decise al momento della sua entrata in vigore.
  2. È abrogata l’ordinanza del 9 aprile 19541concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia e per i superstiti degli Svizzeri dell’estero.
  3. Il Dipartimento federale dell’interno è incaricato di eseguire la presente ordinanza; esso può emanare prescrizioni completive.

Footnotes

  1. [RU 1954 424]

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