831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
Le spese supplementari delle rappresentanze svizzere (per il personale e per il materiale) derivanti al Dipartimento federale degli affari esteri dall’esecuzione dei compiti indicati nell’articolo 3 capoverso 1 gli saranno rimborsate in blocco dalla Cassa di compensazione.1
1bis. La Cassa di compensazione rimborsa nel loro importo effettivo al Dipartimento federale degli affari esteri le spese per il personale e per il materiale dei servizi AVS/AI.2
I rapporti d’ispezione al Dipartimento federale degli affari esteri devono contenere, a destinazione dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e della Cassa di compensazione, ragguagli sulla gestione dell’assicurazione facoltativa da parte delle rappresentanze svizzere.3
2bis. L’ispezione dei servizi AVS/AI è affidata alla Cassa di compensazione.4