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Art. 4

831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
  1. Le spese supplementari delle rappresentanze svizzere (per il personale e per il materiale) derivanti al Dipartimento federale degli affari esteri dall’esecuzione dei compiti indicati nell’articolo 3 capoverso 1 gli saranno rimborsate in blocco dalla Cassa di compensazione.1 1bis. La Cassa di compensazione rimborsa nel loro importo effettivo al Dipartimento federale degli affari esteri le spese per il personale e per il materiale dei servizi AVS/AI.2
  2. I rapporti d’ispezione al Dipartimento federale degli affari esteri devono contenere, a destinazione dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e della Cassa di compensazione, ragguagli sulla gestione dell’assicurazione facoltativa da parte delle rappresentanze svizzere.3 2bis. L’ispezione dei servizi AVS/AI è affidata alla Cassa di compensazione.4

Footnotes

  1. RU 1999 2685

  2. RU 1999 2685

  3. RU 2000 2828

  4. RU 1999 2685

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