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Art. 25

831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale

Per quanto la presente ordinanza non vi deroghi, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 31 ottobre 19471sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’ordinanza del 17 gennaio 19612sull’assicurazione per l’invalidità (OAI).

Footnotes

  1. RS 831.101

  2. RS 831.201

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