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Art. 20

831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
  1. Le rendite e le indennità giornaliere spettanti agli aventi diritto all’estero sono pagate direttamente dalla Cassa di compensazione, dalla rappresentanza svizzera o dal servizio AVS/AI nella valuta del Paese di domicilio.1A richiesta, sono pagate dalla Cassa di compensazione in franchi svizzeri ad un rappresentante designato in Svizzera. Se ciò appare sufficientemente sicuro, la Cassa di compensazione può autorizzare il pagamento su un conto postale o bancario, in Svizzera o nel Paese di residenza dell’avente diritto.2

Footnotes

  1. RU 1999 2685

  2. RU 1996 686, 1982 1282

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