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Art. 16

831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
  1. I contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri. Con il consenso della Cassa di compensazione, possono essere pagati alla rappresentanza svizzera o al servizio AVS/AI nella valuta dello Stato di residenza oppure, eccezionalmente, in un’altra valuta.1

Footnotes

  1. RU 1999 2685

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