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Art. 21

831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
  1. I certificati devono essere di regola attestati dalle competenti autorità del Paese di domicilio. Su richiesta dell’avente diritto o della Cassa di compensazione, sono attestati dalla rappresentanza svizzera o dal servizio AVS/AI.1

Footnotes

  1. RU 1999 2685

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