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Art. 13b

831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
  1. I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 1010 franchi annui.
  2. Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 1010 e 25 250 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:
Sostanza o reddito annuo conseguito
in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi
Contributo annuo
(AVS + AI)
Franchi
Supplemento per ogni 50 000 franchi
ulteriori di sostanza o di reddito conseguito
in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi
fino a600 0001010
a partire da600 0001111101
a partire da1 750 0003434151.50
a partire da8 950 00025 250

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