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Art. 14

831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
  1. I contributi sono determinati in franchi svizzeri per ogni anno contributivo. L’anno contributivo corrisponde all’anno civile.
  2. Per il calcolo dei contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa è determinante il reddito effettivamente conseguito durante l’anno contributivo, per gli assicurati senza attività lucrativa il reddito conseguito effettivamente in forma di rendita e la sostanza al 31 dicembre. Per calcolare il reddito da attività indipendente è determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’anno contributivo. L’interesse deducibile è stabilito conformemente all’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 19471sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. È arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore.
  3. Per la conversione del reddito e della sostanza in franchi svizzeri si applica il corso annuo medio dell’anno contributivo definito al capoverso 1. Il corso è stabilito dalla Cassa di compensazione.

Footnotes

  1. RS 831.101

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