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Art. 13a

831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
  1. Sono tenuti a pagare i contributi:
    1. gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni;
    2. gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni.1
  2. L’obbligo contributivo cessa alla fine del mese in cui si raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.2
  3. Sono reputati aver pagato contributi propri, a condizione che il coniuge abbia versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo di cui all’articolo 13b :
    1. i coniugi senza attività lucrativa di assicurati che esercitano un’attività lucrativa;
    2. gli assicurati che collaborano nell’azienda del coniuge, se non percepiscono un salario in contanti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

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