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Art. 71

831.10LAVSFederal Act1 gen 1948Fonte originale
  1. Il Consiglio federale costituisce, in seno all’Amministrazione federale, un Ufficio centrale di compensazione. 1bis. L’Ufficio centrale ha il compito di tenere la contabilità dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e delle indennità di perdita di guadagno. Tiene conti separati per le tre assicurazioni sociali e stila bilanci e conti economici mensili e annuali.1
  2. L’Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi2versati, con le casse di compensazione. Esso sorveglia il regolamento dei conti e può, a questo fine, esaminare sul posto i conti delle casse di compensazione ed esigere documenti giustificativi.
  3. L’Ufficio centrale provvede a che le somme provenienti dai saldi dei conti siano rimesse, dalle casse di compensazione, al Fondo di compensazione AVS, oppure che siano da quest’ultimo accreditate alle dette casse. A questo scopo, nonché per la prestazione di anticipi alle casse, esso può emettere direttamente degli assegni sul Fondo di compensazione AVS.
  4. L’Ufficio centrale è responsabile della gestione e dell’ulteriore sviluppo del registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c ) e del registro degli assicurati (art. 49d ).3 4bis. Su domanda, e in collaborazione con le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi competenti per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione per l’invalidità, le indennità di perdita di guadagno e gli assegni familiari nell’agricoltura, l’Ufficio centrale può sviluppare e gestire un sistema d’informazione che consente agli assicurati di trasmettere dati agli organi esecutivi e a questi ultimi di scambiarsi dati tra loro.4
  5. L’Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell’assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.5
  6. L’Ufficio centrale completa le richieste di informazioni trasmessegli dall’Ufficio centrale del 2° pilastro secondo l’articolo 58a della legge federale del 25 giugno 19826sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e risponde alle medesime.7

Footnotes

  1. Introdotto dall’all. cifra II n. 4 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563;FF 2016 255).

  2. Nuova locuzione giusta la cifra II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120;FF 1968 I 671).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688;FF 2020 1).

  4. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688;FF 2020 1).

  5. Introdotto dalla cifra I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749;FF 2000 205).

  6. RS 831.40

  7. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688;FF 2020 1).

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