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Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell’assicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Se necessario propone un emendamento della legge.1
Nuova locuzione giusta la cifra II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120;FF 1968 I 671). ↩
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