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Art. 40b

831.10LAVSFederal Act1 gen 1948Fonte originale
  1. Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia può differire la riscossione della percentuale restante al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
  2. La percentuale di rendita differita non può più essere ridotta se la percentuale di rendita anticipata è già stata aumentata una volta durante il periodo di riscossione anticipata.

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